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Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP)
Art. 13Controlli senza preavviso
1 Nellʼambito della protezione degli animali, almeno la seguente percentuale dei controlli annuali deve essere svolta senza preavviso:
a.
controlli di base di cui all’articolo 7: 20 per cento;
b.
tutti i controlli di cui agli articoli 7 e 8: 40 per cento.
2 Il numero di controlli senza preavviso si calcola in base al numero totale di controlli svolti.
3 I controlli amministrativi non sono considerati nel calcolo del numero di controlli da svolgere senza preavviso.
4 Per i restanti ambiti di cui all’articolo 10 le autorità di controllo competenti determinano il numero di controlli senza preavviso.