Ordinanza
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Art. 14 Registrazione dei dati dei controlli
1 Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all’articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 23 ottobre 201320 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura. 2 Il trattamento successivo dei controlli nella produzione primaria animale avviene nel sistema d’informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dell’esecuzione secondo l’ordinanza del 27 aprile 202221 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare.22 3 L’UFAG e l’USAV stabiliscono la tipo e l’ampiezza dei dati che devono essere registrati in ogni sistema d’informazione. 22 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 4 dell’O del 27 apr. 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 272). |
