Ordinanza
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Art. 7 Controlli di base
1 Le seguenti aziende devono essere sottoposte a un controllo di base almeno una volta nell’intervallo massimo definito nell’allegato 1 per la loro categoria di azienda:
2 Le restanti aziende sono soggette a controlli secondo criteri definiti dalle competenti autorità cantonali e federali d’esecuzione. 3 L’UFAG e l’USAV, nei propri ambiti di competenza e in collaborazione con le autorità cantonali d’esecuzione, possono precisare per ogni categoria d’azienda i punti da verificare e i loro criteri di valutazione. 4 Fatta eccezione per lʼambito della produzione primaria, le competenti autorità d’esecuzione possono aumentare l’intervallo tra i controlli secondo il capoverso 1 per i controlli di aziende situate in zone geografiche di difficile accesso. 5 L’USAV può modificare, se necessario, l’intervallo massimo tra i controlli di base fissato nellʼelenco 3 dell’allegato 1. |
