controlli svolti quando unʼazienda o un settore rappresentano un rischio elevato;
e.
controlli svolti quando nellʼambito di un controllo di base non si sono potuti verificare elementi importanti.
2 La frequenza dei controlli supplementari è stabilita dall’autorità competente in base ai rischi. I controlli supplementari non influiscono sull’intervallo tra i controlli di base.
3 Nella produzione primaria animale i controlli supplementari di cui al capoverso 1 lettere d ed e corrispondono ai controlli intermedi di cui allʼarticolo 3 lettera f.