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Ordinanza sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP)
Art. 9Delega dei controlli
1 Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d’esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d’esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L’autorità cantonale d’esecuzione deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.
2 Gli organi di diritto privato devono essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e sulla designazione in base alla norma «SN EN ISO/IEC 17020, 2012 Valutazione di conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»11.