Ordinanza
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Art. 100 Modifiche nella domanda 140
1 Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all’autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. 2 Le variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici, del numero di alberi e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.141 3 Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:
140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909). 142 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). |