Ordinanza
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Art. 103 Risultati dei controlli
1 La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all’atto del controllo. 2 e 3 ...145 4 L’organo di controllo trasmette i risultati dei controlli secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all’articolo 104 capoverso 3. 5 L’autorità cantonale preposta all’esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo. 6 Provvede affinché i dati dei controlli siano registrati o trasmessi secondo le disposizioni degli articoli 6–9 OSIAgr146 al sistema centrale d’informazione di cui all’articolo 165d LAgr.147 145 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). 146 RS 919.117.71 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149). |