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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
del 23 ottobre 2013 (Stato 5 luglio 2021)
Art. 104
1 Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui all’articolo 98 capoversi 3–5 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli.
2 Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù della presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica.
3 Il Cantone può delegare i lavori necessari in relazione ai capoversi 1 e 2. Devono essere adempiute le disposizioni dell’OCoC148. Il Cantone disciplina l’indennizzo dei lavori delegati.
4 Non può delegare all’ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio.
5 Vigila sull’attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio eseguendo verifiche per campionatura.