Ordinanza
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Art. 17 Adeguata protezione del suolo
1 La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l’erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell’allegato 1 numero 5. 2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell’anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto.21 3 ...22 4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell’ordinanza del 22 settembre 199723 sull’agricoltura biologica, per la prova di un’adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell’organizzazione nazionale specializzata di cui all’articolo 20 capoverso 2. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). 22 Abrogato dal n. I dell’O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). 23 RS 910.18 |