Art. 2 Tipi di pagamenti diretti
I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: - a.
- contributi per il paesaggio rurale:
- 1.
- contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio,
- 2.
- contributo di declività,
- 3.
- contributo per le zone in forte pendenza,
- 4.
- contributo di declività per i vigneti,
- 5.
- contributo di alpeggio,
- 6.
- contributo d’estivazione;
- b.
- contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento:
- 1.
- contributo di base,
- 2.
- contributo per le difficoltà di produzione,
- 3.
- contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni;
- c.
- contributi per la biodiversità:
- 1.
- contributo per la qualità,
- 2.
- contributo per l’interconnessione;
- d.
- contributo per la qualità del paesaggio;
- e.
- contributi per i sistemi di produzione:
- 1.
- contributo per l’agricoltura biologica,
- 2.2
- contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette, lupini e colza,
- 3.
- contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita,
- 4.
- contributi per il benessere degli animali;
- f.
- contributi per l’efficienza delle risorse:
- 1.
- contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni,
- 2.
- contributo per la lavorazione rispettosa del suolo,
- 3.
- contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa,
- 4.3
- contributo per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema di lavaggio a circuito separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari,
- 5.4
- contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto,
- 6.5
- contributo per la riduzione dei prodotti fitosanitari nella frutticoltura, nella viticoltura e nella coltivazione di barbabietole da zucchero,
- 7.6
- contributo per la riduzione di erbicidi sulla superficie coltiva aperta;
- g.
- contributo di transizione.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). 3 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). 4 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). 5 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). 6 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149).
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