Ordinanza
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Art. 20 Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d’esecuzione
1 Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell’allegato 1 numero 8.1. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può riconoscere esigenze equivalenti per l’adempimento della PER di organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell’esecuzione secondo l’allegato 1 numero 8.2. |