Ordinanza
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Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende
1 Per l’adempimento della PER un’azienda può convenire con una o più aziende di fornire congiuntamente tutta o parti della PER. 2 Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:
3 La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se:
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