Ordinanza
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Art. 30 Concimazione dei pascoli
1 La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un’utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull’alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l’apporto di concimi non prodotti sull’alpe. 2 Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull’alpe è vietato. 3 Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull’alpe si intende anche lo spandimento di una quota di tali concimi su pascoli d’estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all’azienda principale. 4 Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data dell’apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi. 5 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l’allegato 2.6 numero 3.2.3 dell’ordinanza del 18 maggio 200526 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. 26 RS 814.81 |