Ordinanza
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Art. 39 Carico usuale in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari
1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un’utilizzazione sostenibile. Il carico usuale è indicato in carichi normali. 2 Un carico normale (CN) corrisponde all’estivazione di un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni. 3 L’estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo. 4 Il carico usuale determinato in virtù dell’ordinanza del 29 marzo 200035 sui contributi d’estivazione vale finché non è effettuato un adeguamento secondo l’articolo 41. 5 Nel caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari che avviano l’attività d’estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell’effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell’esigenza relativa a un’utilizzazione sostenibile. 35 [RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695n. II 17. RU 2007 6139art. 29] |