Ordinanza
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Art. 41 Adeguamento del carico usuale
1 Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari se:
2 Esso riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, in particolare del servizio della protezione della natura, se:
3 Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell’effettivo medio degli ultimi tre anni e dell’esigenza relativa a un’utilizzazione sostenibile. 3bis e 3ter...37 4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l’adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno. 37 Introdotti dal n. I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogati dal n. I dell’O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). |