Ordinanza
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Art. 42
1 Il contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio è graduato in funzione della zona ed è versato per ettaro. 2 Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi. 3 Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanzamento del bosco. |