Ordinanza
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Art. 43
1 Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteristiche:
2 Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi. 3 Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un’azienda che formano un insieme di almeno 1 ara. 4 I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L’UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna periodicamente. 5 I Cantoni allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero di particella, nome di particella o unità di gestione, le dimensioni della superficie per la quale possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano. |