Ordinanza
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Art. 47 Contributo
1 Il contributo d’estivazione è versato per l’estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera. 2 È stabilito per le seguenti categorie:
3Per vacche lattifere, pecore lattifere e capre lattifere è versato un contributo supplementare a quello di cui al capoverso 2 lettera d.40 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149). 39 Abrogata dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149). |