Ordinanza
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Art. 49 Determinazione del contributo
1 Il contributo d’estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 39). 2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d’estivazione è adeguato come segue:
3 Il contributo supplementare di cui all’articolo 47 capoverso 3 è stabilito in base al carico effettivo in CN.42 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149). 42 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149). |