Ordinanza
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Art. 50 Contributo
1 Il contributo di base è versato per ettaro ed è graduato in funzione della superficie. 2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g è versato un contributo di base ridotto. 3 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo. 4 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente. |