Ordinanza
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Art. 56 Livelli qualitativi 56
1 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–k e q nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I. 2 Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n e o nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I. 3 I contributi del livello qualitativo I per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 e per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis sono versati per al massimo la metà delle superfici che danno diritto a contributi di cui all’articolo 35, ad eccezione delle superfici di cui all’articolo 35 capoversi 5–7. Sono escluse dalla limitazione le superfici e gli alberi per i quali sono versati i contributi del livello qualitativo II. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). |