Ordinanza
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Art. 57 Periodo obbligatorio per il gestore 57
1 Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:
1bis Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:
2 I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse. 3 Se le aliquote del contributo del livello qualitativo I o del livello qualitativo II vengono ridotte, il gestore può notificare che a partire dall’anno della riduzione del contributo rinuncia all’ulteriore partecipazione.58 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). 58 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3291). |