Ordinanza
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Art. 59 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II
1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, n e o nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all’articolo 58 e all’allegato 4.67 1bis Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN68, si può presumere che siano presenti qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità.69 2 Dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità botanica e delle strutture favorevoli alla biodiversità. 3 I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità botanica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità botanica nella regione d’estivazione. 4 Per le superfici falciate più di una volta l’anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità botanica. 5 Non è ammesso l’utilizzo di falciacondizionatrici. 6 Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.70 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). 68 RS 451 69 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). |