Ordinanza
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Art. 61 Contributo
1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell’interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p nonché di alberi secondo l’articolo 55 capoverso 1bis.72 2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all’interconnessione. 3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l’interconnessione. 4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 3.2.1. 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). |