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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
del 23 ottobre 2013 (Stato 5 luglio 2021)
Art. 64Progetti
1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:
a.
gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati;
b.
le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali;
c.
i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura.
2 Il Cantone deve presentare all’UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’inizio della durata del progetto.
3 L’UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.
4 Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.
5 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 4 se ciò consente un coordinamento con un progetto di interconnessione di cui all’articolo 61 capoverso 1. La Confederazione tiene conto anche di misure convenute dopo l’avvio del progetto.
6 Nell’ultimo anno del periodo d’attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all’UFAG un rapporto di valutazione.
7 Il contributo della Confederazione è versato annualmente.