Ordinanza
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Art. 67 Condizioni e oneri
1 Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6–16h e 39–39h dell’ordinanza del 22 settembre 199777 sull’agricoltura biologica. 2 Un gestore che abbandona l’agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contributo per l’agricoltura biologica soltanto due anni dopo l’abbandono. 77 RS 910.18 |