Ordinanza
|
Art. 69 Condizioni e oneri
1 La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all’impiego dei seguenti prodotti:
2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura sull’insieme dell’azienda per:
3 Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento raccomandate84 di Agroscope e swiss granum.85 4 Le colture devono essere raccolte una volta giunte a maturazione per l’estrazione di granelli. 5 Per i produttori riconosciuti secondo le disposizioni d’esecuzione concernenti l’ordinanza del 7 dicembre 199886 sul materiale di moltiplicazione, i cereali per la produzione di sementi possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 1. I produttori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture interessate.87 80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149). 82 Abrogata dal n. I dell’O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149). 84 L’elenco può essere consultato sul sito Internet www.swissgranum.ch. 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). 86 RS 916.151 87 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). |