Ordinanza
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Art. 71 Condizioni e oneri
1 Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo secondo l’articolo 37 capoversi 1–4 è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all’allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione annua deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all’allegato 5 numero 1:88
2 Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione. 3 Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati artificiali, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente. 4 Le esigenze relative all’azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell’allegato 5 numeri 2–4. 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909). |