Ordinanza
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Art. 72 Contributi 89
1 Sono versati i seguenti tipi di contributi per il benessere degli animali:
2 I contributi per il benessere degli animali sono versati per unità di bestiame grosso (UBG) e categoria di animali. 3 Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appartenenti sono detenuti conformemente alle rispettive esigenze di cui agli articoli 74 e 75, nonché all’allegato 6. 4 Se un’esigenza di cui agli articoli 74 o 75 o all’allegato 6 non può essere adempiuta a causa di una decisione di autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti. 5 Se al 1° gennaio dell’anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio. 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). |