Art. 73 Categorie di animali
Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: - a.
- animali della specie bovina e bufali:
- 1.
- vacche da latte,
- 2.
- altre vacche,
- 3.
- animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo parto,
- 4.
- animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
- 5.
- animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,
- 6.
- animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,
- 7.
- animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,
- 8.
- animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,
- 9.
- animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni;
- b.90
- animali della specie equina:
- 1.
- animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età superiore a 900 giorni,
- 2.
- stalloni, di età superiore a 900 giorni,
- 3.
- animali, di età inferiore a 900 giorni;
- c.
- animali della specie caprina:
- 1.
- animali di sesso femminile, di età superiore a un anno,
- 2.
- animali di sesso maschile, di età superiore a un anno;
- d.
- animali della specie ovina:
- 1.
- animali di sesso femminile, di età superiore a un anno,
- 2.
- animali di sesso maschile, di età superiore a un anno,
- 3.91
- ...
- e.
- animali della specie suina:
- 1.
- verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,
- 2.
- scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,
- 3.
- scrofe da allevamento in lattazione,
- 4.
- suinetti svezzati,
- 5.
- rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso;
- f.
- conigli:
- 1.
- coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,
- 2.
- animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni;
- g.
- pollame da reddito:
- 1.
- galline produttrici di uova da cova e galli,
- 2.
- galline produttrici di uova di consumo,
- 3.
- pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,
- 4.
- polli da ingrasso,
- 5.
- tacchini;
- h.92
- animali selvatici:
- 1.
- cervi,
- 2.
- bisonti.
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). 91 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). 92 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).
|