Ordinanza
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Art. 74 Contributo SSRA 93
1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti:
2 Il contributo SSRA è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettera a numeri 1–4 nonché 6–8, lettera b numero 1, lettera c numero 1, lettera e numeri 2–5 nonché lettere f e g. 3 Per la categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera g numero 4 il contributo SSRA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni. 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). |