Ordinanza
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Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali
1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all’allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.7 e 2.6.96 2 Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo. 3 Esse contengono:
4 Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali. 5 Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate. 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). |