Ordinanza
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Art. 80 Condizioni e oneri
1 Per ridurre i rischi correlati a malattie, malerbe e parassiti devono essere prese misure precauzionali, come avvicendamenti adeguati delle colture, varietà idonee e pacciamatura dei residui del raccolto sul campo. 2 Dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi di cui all’articolo 79 non è consentito utilizzare l’aratro e l’impiego di glifosato non deve superare 1,5 kg di principio attivo per ettaro. Se è richiesto il contributo supplementare di cui all’articolo 81, per la preparazione del letto nella semina a lettiera può essere utilizzato l’aratro per la regolazione delle malerbe, a condizione che non venga superata la profondità di lavorazione del suolo di 10 cm.104 3 Il gestore s’impegna a effettuare la seguente registrazione per ogni superficie:
4 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni. 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909). 105 Abrogata dal n. I dell’O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). 106 Abrogata dal n. I dell’O del 16 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3291). |