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Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
del 23 ottobre 2013 (Stato 5 luglio 2021)
Art. 80Condizioni e oneri
1 Per ridurre i rischi correlati a malattie, malerbe e parassiti devono essere prese misure precauzionali, come avvicendamenti adeguati delle colture, varietà idonee e pacciamatura dei residui del raccolto sul campo.
2 Dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi di cui all’articolo 79 non è consentito utilizzare l’aratro e l’impiego di glifosato non deve superare 1,5 kg di principio attivo per ettaro. Se è richiesto il contributo supplementare di cui all’articolo 81, per la preparazione del letto nella semina a lettiera può essere utilizzato l’aratro per la regolazione delle malerbe, a condizione che non venga superata la profondità di lavorazione del suolo di 10 cm.104
3 Il gestore s’impegna a effettuare la seguente registrazione per ogni superficie:
a.
tipo di lavorazione rispettosa del suolo;
b.
coltura principale e coltura principale precedente;