Ordinanza
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Art 82c Condizioni e oneri
1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. L’intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti nell’azienda non deve superare il tenore medio di proteina grezza di 11 grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS). Nelle aziende biologiche non si può superare un tenore di proteina grezza medio di 12,8 g/MJ EDS.114 2 Il gestore s’impegna a effettuare le registrazioni conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz»115 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.116 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4149). 115 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD). 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449). |