Ordinanza
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Art. 87 Coefficiente
1 Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b LAgr nonché all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991125 sulla protezione delle acque. 2 L’UFAG stabilisce il coefficiente. 125 RS 814.20 |