Ordinanza
|
Art. 98 Domanda
1 I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda. 2 La domanda deve essere presentata all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede:
3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
4 I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell’UE versati. 5 Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L’attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone. 6 Il Cantone stabilisce:
133 RS 910.91 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033). 135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3291). 136 Nuovo testo giusta l’all. n. II 9 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). 137 RS 943.03 |