Ordinanza
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Art. 94 Limitazione del contributo di transizione in base al reddito determinante
1 Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990130 sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati. 2 La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l’importo di 80 000 franchi. 3 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori. 4 Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all’articolo 4 capoversi 5 e 6.131 130 RS 642.11 131 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). |