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Art. 62 Condizioni e oneri
1 Il contributo per l’interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:
2 Le esigenze del Cantone relative all’interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all’allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM.124 3 Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto. 3bis ...125 4 Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare il periodo obbligatorio di cui al capoverso 3 con i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all’articolo 57 e con quelli del contributo per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 63.126 5 Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l’interconnessione il Cantone può:
6 Le prescrizioni di cui al capoverso 5 vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone.128 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). 125 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Abrogato dal n. I dell’O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 128 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). |
