|
|
|
Art. 29 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura
1 I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l’avanzamento del bosco o l’abbandono. 2 Le superfici di cui all’allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo. 3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni. 4 Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la pacciamatura se:
5 Per il decespugliamento di superfici, con un’autorizzazione preliminare del Cantone è ammessa la pacciamatura. I Cantoni trasmettono le autorizzazioni all’UFAG per conoscenza.41 6 L’autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:
7 In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.43 8 La pacciamatura di cui al capoverso 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.44 40 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 41 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 42 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 43 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 44 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). |
