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Art. 3 Gestori aventi diritto ai contributi
1 Il gestore di un’azienda ha diritto ai contributi se:
2 Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l’azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se:
2bis Non ha diritto ai contributi una persona fisica o una società di persone che ha preso in affitto l’azienda da una persona giuridica, e:
3 Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell’azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.9 8 Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). 9 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497). |