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Art. 34 Gestione inadeguata
1 In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante. 2 Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone emana oneri per l’uso dei pascoli, la concimazione e l’apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti. 3 Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l’effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l’allegato 2 numero 2. |
