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Art. 35
1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoversi 3 e 5 nonché 17 capoverso 2 OTerm49.50 2 Le piccole strutture all’interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–k, n, p e q danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di strame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.51 2bis …52 3 Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su prati sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a), su prati sfruttati in modo poco intensivo (art. 55 cpv. 1 lett. b) e su prati rivieraschi (art. 55 cpv. 1 lett. g) danno diritto a contributi fino a concorrenza del 20 per cento al massimo della superficie del prato.53 4 Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN54 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità (art. 55), al contributo per la qualità del paesaggio (art. 63) e al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50). 5 Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all’articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53). 6 Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità. 7 Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l’uso delle fibre o dei semi o serre con fondamenta fisse.55 50 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 51 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 52 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 53 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743). 55 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 682). |
