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Art. 36 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinanti
1 Per il calcolo dell’effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. 1bis Per il calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi dell’articolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l’anno di contribuzione.56 2 Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:
3 L’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.58 4 L’effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all’atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti. 56 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). 57 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682). 58 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682). |
