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Art. 37 Calcolo degli effettivi di animali
1 Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.59 2 Per il calcolo dell’effettivo di altri animali da reddito è determinante il numero degli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo. 3 Gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo trasferiti per l’estivazione in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d’estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 200560 sulle dogane, sono computati sull’effettivo dell’azienda. Sono computabili 180 giorni al massimo. 4 Se il gestore modifica in maniera sostanziale l’effettivo entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l’effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all’effettivo realmente detenuto nell’anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all’interno di una categoria, l’effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento. 5 L’effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l’articolo 39 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall’azienda in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera. 6 L’effettivo di animali per il carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari in Svizzera è calcolato in carichi normali secondo l’articolo 39 capoversi 2 e 3. 7 Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell’articolo 77 sono computati sull’azienda in cui queste hanno partorito l’ultima volta prima della macellazione. Se l’ultimo parto è avvenuto in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull’azienda in cui era presente prima dell’ultimo parto.61 8 Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Un vitello nato morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il vitello nato morto è l’ultimo parto prima della macellazione.62 59 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682). 61 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). 62 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). |
