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Art. 41 Adeguamento del carico usuale
1 Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari se:
2 Esso riduce il carico usuale se:67
3 Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell’effettivo medio degli ultimi tre anni e dell’esigenza relativa a un’utilizzazione sostenibile. 3bis Per il versamento dei contributi a partire dal 2024, esso adegua il carico usuale di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari con pecore, eccetto le pecore munte, se il carico medio negli anni di riferimento 2022 e 2023, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato dell’OTerm68, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:
3ter In caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari caricate prevalentemente con caprini, il Cantone, su richiesta, può incrementare il carico usuale in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b conformemente alla differenza del carico con caprini giovani e capretti. Per il calcolo si applica per analogia il capoverso 3bis.70 3quater Se in un anno di riferimento il carico ha dovuto essere ridotto per cause di forza maggiore o della presenza di grandi predatori e se il gestore ha notificato gli eventi in virtù dell’articolo 106 capoverso 3, il Cantone corregge la determinazione di cui ai capoversi 3bis e 3ter in maniera corrispondente.71 4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l’adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno. 66 Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). 67 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). 69 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682). 70 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682). 71 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2021 682). |
