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Art. 71 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica
1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori:
2 Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell’articolo 66. 3 Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 1997146 sull’agricoltura biologica. 4 L’esigenza di cui al capoverso 3 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l’azienda non sia riconvertita all’agricoltura biologica secondo l’ordinanza sull’agricoltura biologica. 5 Il contributo per un’azienda è versato per otto anni al massimo. |
