1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:
- a.
- colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione;
- b.
- colture speciali, esclusi il tabacco e le radici di cicoria;
- c.
- colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.
2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:
- a.147
- le superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate quali superficie per la promozione della biodiversità specifica di una regione e i vigneti con biodiversità naturale;
- b.
- le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettera a;
- c.
- la fungicoltura;
- d.
- le colture protette tutto l’anno.
3 Sull’intera superficie si deve rinunciare all’impiego di erbicidi nella seguente maniera:
- a.
- per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c:
- 1.
- per coltura principale sull’insieme dell’azienda, e
- 2.
- dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto ai contributi;
- b.
- per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera b:
- 1.
- per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi,
- 2.
- per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno.
4 L’impiego di erbicidi è consentito:
- a.
- per le colture perenni: nel trattamento mirato con erbicidi fogliari direttamente ai piedi del ceppo o del tronco;
- b.
- per le colture di cui al capoverso 1, escluse colture perenni, barbabietole da zucchero e patate:
- 1.
- nel trattamento pianta per pianta, e
- 2.
- nel trattamento nelle file (trattamento in bande) dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie;
- c.
- per le barbabietole da zucchero:
- 1.
- nel trattamento pianta per pianta, e
- 2.
- nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie o dalla semina fino allo stadio della 4a foglia;
- d.
- per le patate:
- 1.
- nel trattamento pianta per pianta,
- 2.
- nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie, e
- 3.
- per l’eliminazione di steli e fogliame.
147 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686).