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Art. 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali
1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali:
2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:
3 Sull’intera superficie si deve rinunciare all’impiego di erbicidi nella seguente maniera:
4 L’impiego di erbicidi è consentito:
147 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 686). |