1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:
- a.
- le seguenti colture principali sulla superficie coltiva aperta:
- 1.
- ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, bacche annuali nonché piante aromatiche e medicinali annuali,
- 2.
- altre colture principali sulla superficie coltiva aperta;
- b.
- i vigneti.
2 Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:
- a.
- per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 1: se sull’insieme dell’azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura intercalare;
- b.
- per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 il cui raccolto avviene prima del 1° ottobre: se su almeno l’80 per cento della rispettiva superficie:
- 1.
- entro sette settimane dal raccolto della coltura principale si impianta un’altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e
- 2.
- fino al 15 febbraio dell’anno successivo sulle superfici di cui al capoverso 2 lettera b numero 1 non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che le superfici notificate ai sensi dell’articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.
3 Il contributo per i vigneti è versato se in tutti i vigneti dell’azienda, esclusi quelli giovani fino al terzo anno, almeno il 70 per cento della superficie è sempre inerbito.
162 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 743).